D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (G.U. 147 del 26 giugno 2017) - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica

 

E’ stato pubblicato sulla GU n. 147 del 26 giugno 2017 il c.d. decreto correttivo al “testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, con cui, oltre a sanare il difetto procedurale rilevato dalla Corte, acquisendo l’intesa della Conferenza unificata sul testo di cui al d.lgs. n. 175/2016, sono state introdotte alcune correzioni e integrazioni tese a migliorare la disciplina unica in materia di società partecipate, a distanza di circa un anno dalla sua entrata in vigore.

Il provvedimento risponde a una duplice esigenza:
(i) da un lato, quella di dare completa attuazione alla legge delega n. 124/2015, che prevedeva la possibilità per il Governo di perfezionare il d.lgs. n. 175/2016 attraverso decreti correttivi da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di quest’ultimo;

(ii) dall’altro, quella di adeguamento alla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale delle legge delega (124/2015), nella parte in cui era ivi disciplinata la modalità procedurale di adozione dei decreti attuativi della riforma. Più in particolare, la Corte ha rilevato come la disciplina organica delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche “coinvolge inevitabilmente, profili pubblicistici, che attengono alle modalità organizzative di espletamento delle funzioni amministrative e dei servizi riconducibili alla competenza residuale regionale, ... e profili privatistici, inerenti alla forma delle società partecipate, che trova nel codice civile la sua radice, e aspetti connessi alla tutela della concorrenza, riconducibile alla competenza esclusiva del legislatore statale”. Con la duplice implicazione che: (i) il concorso di materie di competenza statale e materie di competenza regionale - senza che sia possibile individuare un ambito prevalente - deve quindi essere regolato mediante applicazione del principio di leale collaborazione (art. 5 e 120 della Costituzione); (ii) di conseguenza, il testo unico sulle partecipate può trovare attuazione solo dopo idonee trattative tra Stato ed enti locali, da formalizzare attraverso l’intesa in sede della Conferenza unificata (e non il mero parere). In quest’ottica, è stata dunque ottenuta l’intesa in sede di Conferenza unificata che ha avuto per oggetto l’intero testo del d.lgs. n. 175/2016 nonché le modifiche introdotte dal decreto correttivo di cui al d.lgs. n. 100/2017.

1. Precisazioni sull’ambito di applicazione del Testo Unico (art. 3 del decreto correttivo recante modifiche all’art. 1 del d.lgs. n. 175/2016)

Come noto, le disposizioni del Testo Unico si applicano alle società quotate soltanto se espressamente previsto.

Il decreto correttivo, al fine di meglio definire il perimetro applicativo del Testo Unico, precisa che il medesimo regime giuridico parzialmente derogatorio previsto per le società quotate si applica anche alle società loro partecipate, salvo il caso che le stesse siano controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni e sempreché il controllo o la partecipazione siano diretti e non siano quindi intermediati da società, a loro volta quotate. E' proprio il riferimento alle situazioni di controllo o partecipazione diretta la reale innovazione rispetto alla disciplina previgente, anche perché l'estensione del regime previsto per le imprese quotate anche alle società loro partecipate era già desumibile dalla definizione di società quotata, quale contenuta alla lett. p) del comma 1, dell'art. 2, del Testo Unico, ora, modificata ad opera del decreto correttivo.

Non è stata invece accolta l'osservazione della V Commissione della Camera dei deputati che aveva suggerito di espungere dall'ambito di applicazione del Testo Unico le società nelle quali le pubbliche amministrazioni detengano una partecipazione di valore estremamente limitato rispetto all'entità del capitale. In senso contrario, ha prevalso la considerazione che l'entità della partecipazione non possa assumere rilievo ai fini della esclusione dalla sfera di operatività del decreto e che la deroga avrebbe indebolito impianto normativo e finalità di razionalizzazione perseguite dal provvedimento.

2. Precisazioni sulla definizione di società, rilevante per l’applicazione del Testo Unico (art. 4 del decreto correttivo recante modifiche all’art. 2 del d.lgs. n. 175/2016)

Con il decreto correttivo sono state introdotte alcune precisazioni in ordine alle definizioni riportate all’art. 2 del Testo Unico, tra le quali si segnala quella relativa alla nozione di “società”.

Ed infatti, anche in considerazione della finalità della disciplina e per tenere conto del fatto che l'art. 3 del Testo Unico già limitava la partecipazione delle pubbliche amministrazioni a determinate categorie societarie (tra cui quelle consortili), viene precisato che, nella nozione di società, rientrano anche organismi che abbiano come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili. Si tratta, quindi, di una modifica che non assume rilevanza sul piano sostanziale, ma di coordinamento con il citato art. 3.

3. Ampliamento delle finalità perseguibili attraverso società pubbliche (art. 5 del decreto correttivo recante modifiche all’art. 4 del d.lgs. n. 175/2016)

Il decreto correttivo ha ampliato il novero delle finalità perseguibili attraverso le partecipazioni pubbliche, prevedendo:

l’ammissibilità di partecipazioni pubbliche in società aventi per oggetto sociale la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, comma 7, d.lgs. n. 175/2016);

la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, comma 8, d.lgs. n. 175/2016);

la facoltà per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse economico generale fuori dall’ambito territoriale della collettività di riferimento, purché queste ultime abbiano in corso o ottengano l’affidamento del servizio tramite procedure a evidenza pubblica (art. 4, comma 9-bis, d.lgs. n. 175/2016). Resta, comunque, ferma l’applicazione di quanto previsto per le società in house, con la conseguenza che tali società devono garantire che oltre l’80% del loro fatturato sia il frutto dello svolgimento dei compiti a esse affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci, potendo agire fuori da tale ambito solo ed esclusivamente per il restante 20%.

4. Esclusioni dall’ambito di applicazione del Testo Unico ora determinabili anche con decreto dei Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano (art. 5 del decreto correttivo recante modifiche all’art. 4 del d.lgs. n. 175/2016)

Al fine di una adeguata valorizzazione del principio di leale collaborazione nei rapporti tra Stato e Regione, il correttivo ha esteso la facoltà di deliberare l'esclusione dall'ambito di applicazione del Testo Unico anche ai Presidenti di Regione e province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità. Più in particolare, l'esclusione totale o parziale può essere disposta in relazione a società a partecipazione della regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, da motivarsi con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi ad essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile al miglior perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. Il provvedimento con cui viene disposta l'esenzione è trasmesso alla competente sezione della Corte dei Conti, alla struttura, individuata, ai sensi dell'art. 15, comma 1, nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per garantire il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del decreto, nonché alle Camere per la comunicazione alle commissioni parlamentari competenti (v. art. 4, comma 9, del d.lgs. n. 175/2016). Nella sostanza, viene estesa anche a livello regionale e con riferimento alle province autonome la facoltà riconosciuta al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla prima parte del comma 9 dell’art. 4 del Testo Unico, con la differenza che, rispetto agli oneri motivazionali previsti per quest'ultimo, non è fatto riferimento alla finalità di agevolare la quotazione della società.

5. Precisazioni sugli organi amministrativi delle società a controllo (art. 7 del decreto correttivo recante modifiche all’art. 11 del d.lgs. n. 175/2016)

Come noto, l’articolo 11 del Testo Unico contiene disposizioni in tema di governance delle società a controllo pubblico, prevedendo che, di norma, l’organo amministrativo di tali società sia costituito da un amministratore unico (comma 2).

Nella sua versione originaria (ante correttivo), il comma 3 precisava tuttavia che con apposito d.P.C.M. si sarebbero dovuti individuare i criteri in base ai quali, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, le società a controllo pubblico potessero essere amministrate da un consiglio di amministrazione ovvero attraverso uno tra i sistemi dualistico o monistico previsti dal codice civile.

Con il decreto correttivo è stata eliminata la necessità di adozione del d.P.C.M. di individuazione dei criteri di deroga al sistema di amministrazione tramite amministratore unico.

Di conseguenza, pur rimanendo ferma la regola generale secondo cui le società a controllo pubblico devono essere amministrate da un amministratore unico, la facoltà di ricorrere ad un diverso sistema di amministrazione (tramite C.d.A ovvero attraverso un sistema dualistico o monistico) può essere esercitata direttamente dall’assemblea della società, con apposita delibera motivata da specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e di contenimento dei costi.

6. Precisazioni in tema spesa per il riassorbimento del personale in precedenza dipendente di pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo di società pubbliche (art. 12 del decreto correttivo recante modifiche all’art. 19 del d.lgs. n. 175/2016)

E’ noto che il Testo Unico ha dettato importanti previsioni in tema di gestione del personale dipendente da società pubbliche (art. 19).

Per quanto di interesse, il comma 8 dell’art. 19 prevede uno specifico meccanismo di gestione dei processi di mobilità, precisando che, prima di poter effettuare nuove assunzioni, le amministrazioni pubbliche, nel caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati affidati ad una società partecipata, procedono al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti dall’amministrazione e transitate alle dipendenze della società interessata.

Sul punto, il decreto correttivo precisa che la spesa per il riassorbimento del personale già in precedenza dipendente dalle amministrazioni stesse con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non assuma rilievo nell’ambito delle facoltà assunzionali disponibili, a condizione che venga fornita dimostrazione, certificata dal parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, che, a suo tempo, le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

7. Precisazioni in tema di ripiano delle perdite nelle società partecipate (art. 14 del decreto correttivo recante modifiche all’art. 21 del d.lgs. n. 175/2016)

Il decreto correttivo del d.lgs. n. 175/2016 contribuisce ad integrare la disciplina per gli interventi straordinari delle amministrazioni finalizzati al salvataggio delle società con bilanci negativi, definendo limiti più stringenti per l’utilizzo delle somme a tal fine vincolate nei bilanci delle P.A.

Viene infatti prevista la facoltà per gli enti locali di ripianare le perdite delle partecipate solo con le risorse accantonate nello specifico fondo (previsto dal comma 1 dell’art 21 del Testo Unico), solo nei limiti della rispettiva quota di partecipazione alla società e comunque nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

8. Proroga del termine per la ricognizione delle partecipazioni pubbliche (art. 15 del decreto correttivo recante modifiche all’art. 24 del d.lgs. n. 175/2016)

Il correttivo ha prorogato al 30 settembre 2017 il termine entro il quale ciascuna amministrazione è tenuta ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni possedute, ai fini della c.d. revisione straordinaria delle partecipazioni prevista all’art. 24 del Testo Unico.

9. Proroga del termine per la ricognizione del personale (art. 16 del decreto correttivo recante modifiche all’art. 25 del d.lgs. n. 175/2016)

Il correttivo ha prorogato al 30 settembre 2017 il termine entro il quale ciascuna società a controllo pubblico è tenuta ad effettuare la ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze e dare attuazione a quanto previsto dall’art. 25 del Testo Unico.

10. Proroga del termine di adeguamento degli statuti delle società a controllo pubblico  (art. 17 del decreto correttivo recante modifiche all’art. 26 del d.lgs. n. 175/2016)

E’ stato prorogato al 31 luglio 2017 il termine entro il quale le società a controllo pubblico hanno l’onere di adeguare i propri statuti alle disposizioni introdotte con il Testo Unico di cui al d.lgs. n. 175/2016.

11. Necessità dell’intesa in Conferenza Unificata per l’adozione dei regolamenti attuativi del Testo Unico

Sempre al fine di una adeguata valorizzazione del principio di leale collaborazione nei rapporti tra Stato e Regione affermata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016, il correttivo ha previsto la necessità di acquisire l’intesa in Conferenza Unificata per l’adozione di alcuni decreti attuativi del Testo Unico.

L’intesa dovrà in particolare essere acquisita:

per il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di determinazione dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia dei componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico, previsto dall’art. 11, comma 1, del Testo Unico;
per il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze con il quale sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle società a controllo pubblico, nel caso di società controllate dalla regione o da enti locali, previsto dall’art. 11, comma 6, del testo Unico;
per il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali volto a disciplinare le modalità di trasmissione dell’elenco del personale eccedente, previsto dall’art. 25, comma 1, del Testo Unico.

 

DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 100 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica

 

 

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